Due euro che sembrano poca cosa, ma se dimentichi di applicarli o di versarli al momento giusto rischi sanzioni del 30% sull'imposta evasa più interessi. Il bollo sulla fattura elettronica riguarda soprattutto chi emette fatture senza IVA: forfettari, medici, intermediari finanziari, esportatori. In questa guida vediamo quando si applica la marca da bollo da 2 euro, come funziona il bollo virtuale dal 2014, chi paga, come si compila l'XML, come si versa via F24 trimestrale e quattro esempi numerici concreti per ogni categoria di emittente.

Quando si applica il bollo da 2 euro
La regola di base la trovi nell'articolo 13 del DPR 642/1972 e nella sua tabella allegata: il bollo da 2 € è dovuto su ogni fattura, ricevuta, quietanza e documento simile quando l'imposta sul valore aggiunto non è esposta. Per le fatture elettroniche questa regola si è semplicemente trasferita dal francobollo cartaceo al bollo virtuale.
Art. 13, n. 1, Tariffa allegata al DPR 642/1972: "Fatture, note, conti, e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore [...] per somme superiori a euro 77,47 — euro 2,00."
La soglia di 77,47 € non è arbitraria: corrisponde alle vecchie 150.000 lire convertite in euro nel 2002. Se l'imponibile della singola fattura supera questo valore e non c'è IVA esposta, scatta l'obbligo. Sotto soglia il bollo non è dovuto, anche se il documento è esente o fuori campo.
I tre scenari principali in cui la fattura "non riporta IVA" sono:
- Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 (medici, professori privati, assicurazioni, locazioni esenti);
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza di territorialità (art. 7-ter DPR 633/72: servizi B2B verso clienti UE/extra-UE);
- Operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis, 9 DPR 633/72: esportazioni, cessioni a esportatori abituali con dichiarazione di intento).
A questi si aggiunge il regime forfettario: per legge il forfettario non addebita IVA in fattura (art. 1 c. 58 L. 190/2014), quindi è il caso più frequente di bollo virtuale nelle micro-imprese.
Tabella scenari: bollo sì o no
| Scenario | IVA esposta? | Imponibile | Bollo 2 € |
|---|---|---|---|
| Fattura ordinaria con IVA 22% | Sì | qualunque | NO |
| Forfettario, fattura 1.500 € | No | > 77,47 € | SÌ |
| Forfettario, fattura 60 € | No | ≤ 77,47 € | NO |
| Medico (esente art. 10) | No | > 77,47 € | SÌ |
| Servizio B2B verso cliente tedesco (art. 7-ter) | No (fuori campo) | > 77,47 € | SÌ |
| Cessione a esportatore abituale (lett. d intento) | No (non imp.) | > 77,47 € | SÌ |
| Esportazione extra-UE art. 8 | No (non imp.) | > 77,47 € | NO (esenzione specifica) |
| Operazione in reverse charge interno (art. 17 c.6) | No (rev. ch.) | qualunque | NO |
Le esportazioni extra-UE e le cessioni intracomunitarie di beni godono di un'esenzione specifica dal bollo per non penalizzare l'export. Il reverse charge interno non sconta bollo perché il debitore d'imposta è il cessionario.
Chi paga il bollo
Per legge il bollo è a carico dell'emittente: l'art. 22 DPR 642/72 individua nel cedente del bene o prestatore del servizio il soggetto obbligato verso lo Stato. È lui che deve garantire l'assolvimento dell'imposta e risponde in caso di mancato versamento, indipendentemente dal comportamento del cliente.
Nella pratica, però, è quasi universale riaddebitare il bollo al cliente come spesa accessoria: in fattura compare una riga del tipo "Bollo virtuale art. 13 DPR 642/72: 2,00 €" sommata al totale. È legittimo ed esplicitamente previsto dalla circolare AdE 16/E/2015. Il bollo riaddebitato:
- non concorre alla base imponibile IVA (art. 15 c.1 n.3 DPR 633/72): è una spesa "anticipata in nome e per conto" del cliente;
- non concorre al reddito del professionista (anche per i forfettari l'addebito di 2 € non aumenta i ricavi);
- va indicato in fattura ma fuori dal totale imponibile, in una riga separata o nelle "spese accessorie".
Attenzione alla distinzione cruciale: "addebito al cliente" ≠ "obbligo verso lo Stato". Se il cliente non paga la fattura, il fornitore è comunque tenuto a versare il bollo all'Agenzia delle Entrate. La circolare 14/E/2019 ha chiarito che il bollo dovuto matura al momento dell'emissione della fattura, non dell'incasso. Significa che il forfettario con cliente moroso anticipa di tasca sua i 2 € (anche se l'AdE glieli sta già contando per il F24 trimestrale).
I 4 casi tipici di applicazione
Riepiloghiamo le quattro categorie di operazioni che generano bollo, ciascuna con un'inquadratura normativa precisa.
Tutte le fatture superiori a 77,47 € emesse in regime forfettario scontano il bollo: il forfettario per legge non espone IVA, quindi rientra nella regola generale dell'art. 13 DPR 642/72. È la categoria numericamente più grande: oltre 2 milioni di partite IVA in Italia.
Prestazioni medico-sanitarie, didattiche private, assicurative e finanziarie: l'IVA non si applica per natura dell'operazione. Il bollo è dovuto sopra 77,47 €. Esempio classico: parcella di un medico libero professionista da 200 €.
Prestazioni di servizi a clienti professionali UE o extra-UE non rilevanti territorialmente in Italia. Tipico caso del consulente che fattura a una società tedesca con codice destinatario estero: in fattura compare il codice natura
N2.1 e il bollo si applica.
Cessioni a esportatori abituali con dichiarazione di intento (codice natura
N3.5), operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali. Il bollo è dovuto. Restano fuori le esportazioni vere e proprie ex art. 8 c.1 lett. a/b, esonerate.
Bollo virtuale e cartaceo: cos'è cambiato dal 2014
Sulle fatture di carta il bollo si assolve con la marca da bollo da 2 €. Per le fatture elettroniche si paga invece in modo virtuale, con F24, come prevede il DM 17 giugno 2014.
All'inizio il versamento era annuale; il DM 28 dicembre 2018 lo ha reso trimestrale. Dal 2021 l'Agenzia delle Entrate calcola l'imposta dovuta partendo dalle fatture trasmesse allo SDI (DM 4 dicembre 2020, che attua l'art. 12-novies del DL 34/2019), con le scadenze in vigore ancora oggi: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio.
Come si gestiscono operativamente
Dal 2021 la gestione è quasi completamente automatizzata, ma serve sapere cosa succede sotto il cofano.
1. Indicazione in fattura (XML)
Nel tracciato XML della fattura elettronica, il blocco da compilare è <DatiBollo> dentro <DatiGeneraliDocumento>:
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>— flag che dichiara l'assolvimento virtuale;<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>— importo (sempre 2 €).
Senza questo blocco lo SDI non scarta la fattura (i controlli di scarto SDI non includono il bollo), ma l'AdE rileva l'omissione in sede di calcolo trimestrale e ti contesta la differenza.
2. Riaddebito al cliente: due opzioni
a) Con riaddebito formale: una riga distinta nel corpo della fattura tipo "Bollo virtuale art. 13 DPR 642/72 — 2,00 €", fuori imponibile IVA, sommata al totale.
b) Senza riaddebito: la fattura non riporta la voce di addebito, il fornitore se ne fa carico. Soluzione spesso adottata da forfettari per fatture a privati o per clienti consolidati.
3. Diagramma del flusso F24 trimestrale
Dal 2021 l'Agenzia delle Entrate, grazie ai dati dello SDI, calcola direttamente l'importo dovuto. Il flusso è:
| Step | Cosa succede |
|---|---|
| 1. Emissione fattura | Tu inserisci <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale> in XML |
| 2. AdE accumula | Il SDI invia i dati a "Fatture e Corrispettivi", il sistema somma i 2 € |
| 3. Elenchi A e B | Il 15 del mese dopo il trimestre trovi nel portale l'elenco A (fatture con il bollo, non modificabile) e l'elenco B (fatture senza bollo per cui l'Agenzia lo ritiene dovuto, modificabile) |
| 4. Verifica e integrazione | Correggi l'elenco B entro la fine del mese dopo il trimestre (per il secondo trimestre entro il 10 settembre); poi nel portale compare l'importo dovuto. Se paghi prima, l'elenco non si può più modificare |
| 5. F24 | Pagamento entro la scadenza con codice tributo trimestrale |
| 6. Quietanza | L'AdE riceve la quietanza F24 e chiude il trimestre |
F24 e codici tributo
L'imposta si versa esclusivamente per via telematica (F24 con home banking, EntratelFisconline o intermediario abilitato). I codici tributo istituiti dalla risoluzione AdE 42/E/2019 sono:
| Codice | Trimestre | Periodo coperto | Scadenza |
|---|---|---|---|
2521 | I trimestre | gennaio-marzo | 31 maggio |
2522 | II trimestre | aprile-giugno | 30 settembre |
2523 | III trimestre | luglio-settembre | 30 novembre |
2524 | IV trimestre | ottobre-dicembre | 28 febbraio (anno successivo) |
Compilazione del modello F24: sezione "Erario", codice tributo nella colonna apposita, anno di riferimento (es. 2027), importo a debito. Se servono più codici, per esempio per sanzioni (2525) e interessi (2526) del ravvedimento, si compila una riga per codice.
Soglia di 5.000 €: quando si può pagare più tardi
Se l'imposta del primo trimestre non supera 5.000 €, puoi versarla entro il 30 settembre, insieme a quella del secondo. Se primo e secondo trimestre insieme non superano 5.000 €, puoi versarli entro il 30 novembre, insieme al terzo. Il terzo e il quarto trimestre si pagano sempre alla loro scadenza. Nel modello F24 restano i codici dei trimestri di riferimento (2521 per il primo, 2522 per il secondo).
In pratica chi ha pochi bolli fa due versamenti l'anno: entro il 30 novembre per i primi tre trimestri ed entro il 28 febbraio dell'anno dopo per il quarto. In passato la soglia era di 250 €.
Scadenze del bollo nel 2027
Le date dei versamenti nel 2027, già spostate al primo giorno lavorativo quando la scadenza cade di sabato o di domenica:
| Fatture emesse | Codice | Versamento entro |
|---|---|---|
| ottobre-dicembre 2026 | 2524 | lunedì 1 marzo 2027 (il 28 febbraio è domenica) |
| gennaio-marzo 2027 | 2521 | lunedì 31 maggio 2027 (30 settembre o 30 novembre se resti sotto i 5.000 €) |
| aprile-giugno 2027 | 2522 | giovedì 30 settembre 2027 (30 novembre se resti sotto i 5.000 €) |
| luglio-settembre 2027 | 2523 | martedì 30 novembre 2027 |
| ottobre-dicembre 2027 | 2524 | lunedì 28 febbraio 2028 |
Per ogni trimestre gli elenchi A e B sono nel portale dal 15 del mese successivo; le correzioni all'elenco B vanno fatte entro la fine di quel mese (per il secondo trimestre entro il 10 settembre). Fonte: guida dell'Agenzia delle Entrate «L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche», giugno 2026.
Esempi numerici concreti
Quattro casi reali per capire l'impatto annuale.
| Caso | Volumi | Bolli | Totale annuo | F24 effettivi |
|---|---|---|---|---|
| A — Forfettario consulente | 50 fatture × 1.500 € medi | 50 × 2 € | 100 € | 2 F24: 30 novembre (primi tre trimestri) e 28 febbraio (quarto) |
| B — Medico libero prof. | 200 visite × 60 € (sotto soglia) | 0 | 0 € | nessuno |
| C — Psicologa (prestazioni esenti) | 30 parcelle × 800 € | 30 × 2 € | 60 € | 2 F24: 30 novembre e 28 febbraio |
| D — Intermediario finanz. | 80 fatture × 2.000 € (esenti art. 10) | 80 × 2 € | 160 € | 2 F24: 30 novembre e 28 febbraio |
Esempio A — Consulente forfettario
Anna è consulente HR in regime forfettario. Emette circa 50 fatture all'anno, importo medio 1.500 € (tutte sopra soglia). Tutte richiedono il bollo: 50 × 2 € = 100 € annui. Distribuiti in 4 trimestri da circa 25 € l'uno: restando sotto i 5.000 €, può versare i primi tre trimestri insieme entro il 30 novembre (circa 75 €, codici 2521, 2522 e 2523) e il quarto entro il 28 febbraio dell'anno successivo (circa 25 €, codice 2524).
Esempio B — Medico con prestazioni sotto soglia
Marco è medico di base con visite specialistiche private. Emette 200 visite all'anno a 60 € l'una (sotto la soglia di 77,47 €): nessun bollo dovuto, nemmeno se le operazioni sono esenti. Il bollo guarda al singolo documento, non al fatturato annuo.
Esempio C — Psicologa in regime ordinario
Elena è psicologa: le sue prestazioni sanitarie sono esenti da IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/72), quindi ogni parcella sopra 77,47 € sconta il bollo: 30 parcelle × 2 € = 60 € annui. Bastano due versamenti: entro il 30 novembre per i primi tre trimestri ed entro il 28 febbraio per il quarto.
Esempio D — Intermediario finanziario
Studio di mediazione creditizia: 80 fatture esenti (art. 10 DPR 633/72) × 2 € = 160 € annui. Anche qui bastano due versamenti: entro il 30 novembre per i primi tre trimestri ed entro il 28 febbraio per il quarto.
Errori comuni
Quattro situazioni in cui i contribuenti sbagliano spesso, secondo le contestazioni AdE più frequenti:
- Dimenticare il bollo su fattura forfettario sopra soglia. L'errore #1: il software non lo applica in automatico, l'utente non se ne accorge. L'AdE rileva l'omissione e contesta tramite avviso bonario;
- Mettere il bollo su una fattura imponibile IVA. Sbagliato per natura: l'IVA esposta esclude il bollo. Se l'hai applicato per errore, lo perdi (non c'è recupero, è ininfluente per il versamento ma fa pagare 2 € in più al cliente);
- Confondere la soglia di 77,47 €. Vale per il singolo documento, non per il totale annuo né per il singolo cliente. Anche due fatture da 50 € allo stesso cliente non sommano per superare la soglia: vanno valutate singolarmente;
- Non versare entro il termine trimestrale. L'omesso versamento è sanzionato al 25% dell'imposta dovuta per le violazioni dal 1° settembre 2024 (art. 13 D.Lgs. 471/97, dal 2027 art. 38 D.Lgs. 173/2024), più gli interessi. Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce molto, tanto più quanto prima paghi, ma resta un costo evitabile.
Software e automazione
Su Fatturah.it il bollo virtuale è applicato automaticamente ogni volta che l'imponibile della fattura supera 77,47 € in regime forfettario, esente o non imponibile. Generiamo l'XML con i tag <BolloVirtuale> e <ImportoBollo> già compilati, riportiamo la riga di riaddebito al cliente (configurabile) e nel dashboard vedi in tempo reale quanto stai accumulando trimestre per trimestre: niente sorprese al momento dell'F24.